[1]dei minori e degli incapaci

[2]1 - Le Autorita' dello Stato di residenza informano tempestivamente i funzionari consolari dello Stato d'invio dell'esistenza di ogni situazione relativa a minori o incapaci, cittadini dello Stato d'invio, che renda necessaria la designazione di un tutore o di un curatore. 2 - I funzionari consolari hanno il diritto di ricevere dichiarazioni sulle adozioni e di tutelare i diritti e gli interessi dei minori e delle altre persone incapaci, cittadini dello Stato d'invio, ed a tal fine, qualora necessario, possono, conformemente alla legislazione dello Stato di residenza ed alle Convenzioni internazionali in vigore tra le Parti, adottare provvedimenti per nominare i tutori o i curatori di tali persone e controllare l'esercizio del loro mandato. 3 - I funzionari consolari possono anche richiedere la collaborazione delle competenti Autorita' dello Stato di residenza al fine di rendere possibile il ritorno di tali persone nello Stato d'invio.

Testo vigente dal 17 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-27;212~art50 · fonte su Normattiva