Il Ministero per i beni e le attivita' culturali fornisce, a condizione di reciprocita', agli Stati contraenti della Convenzione la cooperazione amministrativa necessaria a facilitare la restituzione ed il ritorno dei beni culturali nelle seguenti forme:

  • a)su richiesta di uno Stato contraente, fa eseguire ricerche sul territorio nazionale per localizzare il bene culturale e identificarne il possessore;
  • b)comunica allo Stato contraente il rinvenimento nel territorio italiano di beni culturali che si presumono rubati o illecitamente esportati;
  • c)dispone, ove necessario, la rimozione e la temporanea custodia dei beni culturali presso musei pubblici, nonche' ogni altra misura per la conservazione del bene.

Testo vigente dal 2 luglio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-06-07;213~art2 · fonte su Normattiva