Ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 16 della Convenzione:

  • a)la domanda di restituzione o di ritorno dei beni culturali rubati o illecitamente esportati si propone dinanzi al tribunale del luogo in cui si trova il bene. Nel caso in cui tale luogo sia sconosciuto o il bene non si trovi nello Stato, la domanda si propone dinanzi al tribunale del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio o, se questi sono sconosciuti, dinanzi a quello del luogo in cui il convenuto ha dimora. Se il convenuto e' una persona giuridica o un'associazione non riconosciuta, si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del codice di procedura civile;
  • b)le domande di restituzione o ritorno dei beni sono proposte per le vie diplomatiche e consolari.

Testo vigente dal 2 luglio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-06-07;213~art3 · fonte su Normattiva