La richiesta di restituzione dei beni culturali rubati e' formulata, dinanzi all'autorita' indicata dallo Stato contraente a norma dell'articolo 16 della Convenzione, dalla persona offesa che ne informa il Ministero per i beni e le attivita' culturali. Qualora i beni rubati siano sottoposti alla disciplina prevista dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ovvero dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, la richiesta di restituzione puo' essere altresi' formulata dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, d'intesa con il Ministero degli affari esteri. La richiesta di ritorno dei beni culturali illecitamente esportati e' formulata esclusivamente dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, d'intesa con il Ministero degli affari esteri.

Testo vigente dal 2 luglio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-06-07;213~art5 · fonte su Normattiva