[1]COOPERAZIONE NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA DELLA DIFESA E DELLO SCAMBIO DI ARMAMENTI.
[2]5.1 Le Parti prenderanno accordi diretti in merito alla collaborazione nel settore degli armamenti e dello scambio di materiali come anche sulla categoria del materiale e degli equipaggiamenti che potranno essere oggetto dell'attivita' di scambio. 5.2 Le attivita' nel settore dell'industria di difesa e della politica degli approvvigionamenti. della ricerca e dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari riguarderanno la cooperazione per lo sviluppo, la produzione e lo scambio di materiale militare nel seguenti campi: a. ricerca scientifica, test e progettazione; b. scambio di esperienze in campo tecnico; c. produzione reciproca, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti; d. approvvigionamento e produzione di apparecchiature militari rientranti nell'ambito di programmi comuni, ordinati da una della Parti, secondo quanto stabilito dalle rispettive leggi nazionali delle Parti in materia di importazione e esportazione di materiali militari; e. supporto alle industrie di difesa ed agli Enti governativi, al fine di avviare la cooperazione nel campo produzione di materiali militari. 5.3 Alle scopo di mettere in atto le disposizioni del presente Accordo, le Parti concordano di analizzare ulteriori dettagli e di costituire gli organismi pertinenti. 5.4 Le Parti si impegneranno ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione del risultato dell'attivita' intellettuale derivante da iniziative condotte in conformita' con il presente Accordo e ai sensi delle leggi nazionali delle Parti e degli Accordi Internazionali in materia firmati dalle Parti.
Testo vigente dal 7 gennaio 2016
