[1]ASPETTI FINANZIARI

[2]6.1 L'attuazione del presente Accordo e le attivita' conseguenti saranno finanziate dalla Parti seconde il principio della reciprocita'. 6.2 La Parte inviante sosterra' gli oneri relativi alle spese di viaggio, agli stipendi e all'assicurazione malattia e infortuni, nonche' gli oneri relativi ad ogni altra indennita' dovuta al proprio personale in conformita' con le proprie norme. 6.3 La Parte ospitante garantira' il trasporto locale, dal punto stabilito per l'ingresso nel suo territorio, il vitto e l'alloggio, se disponibile presso installazioni militari, e sosterra' le spese relative alle attivita' pianificate. 6.4 Le spese relative alle cure sanitarie saranno ripartite nel modo seguente: a. la Parte ricevente provvedera' alle cure mediche d'urgenza; b. la Parte Inviante sosterra' i costi relativi all'assicurazione sanitaria oltre alle spese per il rimpatrio del proprio personale ammalato. 6.5 Tale principio generale di reciprocita' non sara' applicato nei riguardi di gruppi composti da piu' di 10 persone. Nel caso in cui una delle Parti invii una delegazione non nel quadro del presente Accordo la Parte stessa sosterra' tutte le spese relative.

Testo vigente dal 7 gennaio 2016

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urn:nir:stato:legge:2015-11-16;213~accordo-art6 · fonte su Normattiva