[1]SICUREZZA DELLE INFORMAZIONE CLASSIFICATE

[2]9.1 Ai fini del presente Accordo, con il termine "informazioni classificate" si intende ogni elemento, documento o materiale classificato, quale che ne sia la forma, sia essa una comunicazione orale o visiva di contento classificato o la trasmissione elettrica o elettronica di un messaggio classificato, sotto qualsiasi forma, la cui diffusione potrebbe danneggiare gli interessi di sicurezza delle Parti. 9.2 Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo verranno utilizzate, trasmesse, conservate, trattate in conformita' con le leggi ed i regolamenti nazionali applicabili delle Parti. 9.3 Le Informazioni Classificate saranno trasferite soltanto attraverso canali diretti fra governi approvati dalla Autorita' Nazionale per la Sicurezza/Autorita' Designata dalle Parti. 9.4 La corrispondenza delle Classifiche di segretezza e' la seguente:

[3]Per la Repubblica italiana

[4]Corrispondenza (in lingua inglese)

[5]Per il Montenegro

[6]SEGRETISSIMO

[7]TOP SECRET

[8]STROGO TAJNO

[9]SEGRETO

[10]SECRET

[11]TAJNO

[12]RISERVATISSIMO

[13]CONFIDENTIAL

[14]POVJERLJIVO

[15]RISERVATO

[16]RESTRICTED

[17]INTERNO

[18]9.5 L'accesso alle informazioni classificate scambiate in virtu' del presente Accordo da parte di personale delle Parti avverra' dopo che sia stata accertata la necessita' di conoscere e sia stato accordato un adeguato nulla osta di segretezza in conformita' con le leggi ed i regolamenti nazionali. 9.6 La Parti garantiranno che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate soltanto per gli scopi ai quali sono state destinate nell'ambito e con le finalita' del presente Accordo. 9.7 Il trasferimento a Terzi/Organizzazioni Internazionali delle informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la Difesa prevista dal presente Accordo, e soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorita' per la Sicurezza della Parte Originatrice. 9.8 Ferma restando l'immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico accordo generale sulla sicurezza che verra' stipulato dalle rispettive Autorita' Nazionali per la Sicurezza o da Autorita' Designate per la Sicurezza delle Parti.

Testo vigente dal 7 gennaio 2016

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-11-16;213~accordo-art9 · fonte su Normattiva