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[1]L'adozione di un orfano di guerra privo di entrambi i genitori conferisce all'adottante, o al padre adottivo nel caso contemplato dall'articolo 204 del Codice civile, i poteri e i doveri attribuiti al tutore dalle disposizioni della citata legge 18 luglio 1917, senza pero' il concorso del consiglio di famiglia o di tutela, ferme restando le disposizioni degli articoli 210 e 211 del Codice civile.

[2]La precedente disposizione si applica anche all'orfano soggetto a patria potesta' se questa venga a cessare dopo l'adozione e durante l'eta' minore per qualunque causa.

Testo in vigore dal 10 dicembre 1925 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1925-12-06;2137~art5 · fonte del testo