Allorquando viene concessa una proroga nei riguardi di un brevetto gia' scaduto prima della data di presentazione della domanda di proroga dello stesso, l'effettivo periodo di proroga comincera' a decorrere dalla data in cui detta concessione di proroga viene accordata. I terzi i quali, posteriormente alla scadenza del periodo di normale durata di validita' del brevetto che viene prolungata in virtu' delle disposizioni del presente Accordo, e fino alla data della firma dell'Accordo stesso abbiano intrapreso l'attuazione o fatto preparativi effettivi in vista dell'attuazione dell'invenzione oggetto del brevetto, non possono essere tenuti a cessare detta attuazione ovvero detti preparativi.

Testo vigente dal 15 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-16;214~accordo-art4 · fonte del testo