La domanda per ottenere il prolungamento di durata di cui al precedente articolo deve essere presentata entro la data stabilita dalla legislazione di ciascuna delle due Parti Contraenti oppure entro il termine di 4 mesi dalla firma del presente Accordo, qualora la data di scadenza di quest'ultimo termine fosse posteriore. La domanda deve essere corredata dei documenti necessari conformemente alle disposizioni delle legislazioni sopramenzionate.

Testo vigente dal 15 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-16;214~accordo-art2 · fonte del testo