Modifiche al codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

Art. 16Disposizioni in materia di proroga dei termini nell'ambito dei procedimenti presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi

All'articolo 191 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Salva diversa previsione del regolamento di attuazione del presente codice, su richiesta motivata, la proroga puo' essere concessa fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui si chiede la proroga».

Testo vigente dal 8 agosto 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-24;102~art16 · fonte su Normattiva