delle Controversie tra le Parti Contraenti 1. Le controversie tra le Parti Contraenti relative all'interpretazione ed alla applicazione del presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, amichevolmente composte per via diplomatica. 2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte nei tre mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti non abbia fatto richiesta scritta, esse verranno, su domanda di una di esse, sottoposte alla competenza di un Tribunale arbitrale ad hoc in conformita' alle disposizioni del presente Articolo. 3. Il Tribunale Arbitrale verra' costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ogni Parte nominera' un membro del Tribunale. Questi due membri sceglieranno poi, quale Presidente, un cittadino di uno Stato terzo. Il Presidente sara' nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti. 4. Se entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano ancora state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti potra', in mancanza di altri Accordi, richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Permanente di arbitrato de L'Aja. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti o non fosse a lui possibile accettare l'incarico, ne verra' fatta richiesta al Vice Presidente della Corte che effettuera' la nomina. Ove poi il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti o non fosse a lui pure possibile accettare, ne verra' invitato il membro della Corte Permanente di arbitrato de L'Aja piu' anziano e che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti. 5. Il Tribunale Arbitrale decidera' a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle Parti Contraenti sosterra' le spese per il proprio arbitro e quelle per la propria partecipazione al procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti in misura uguale. Il Tribunale Arbitrale stabilira' le proprie modalita' di procedura.
Testo vigente dal 1 giugno 1995
