delle controversie tra una Parte Contraente ed un investitore dell'altra 1. Le controversie che dovessero sorgere fra una delle Parti Contraenti ed un investitore dell'altra Parte Contraente, in relazione ad investimenti di capitale, dovranno, per quanto possibile, essere risolte amichevolmente fra le parti in causa. 2. Se una controversia non potesse essere risolta entro sei mesi a partire dalla data in cui e' stata iniziata per iscritto, essa potra' essere sottoposta a scelta dell'investitore:
- a)Al Tribunale competente, nei suoi successivi gradi, della Parte Contraente sul cui territorio e' sorta la controversia.
- b)Ad un Tribunale arbitrale secondo le disposizioni dei commi da 3 a 5 dell'Articolo 10. 3. La Parte Contraente implicata nel litigio si asterra' durante il procedimento arbitrale o l'esecuzione del lodo dall'eccepire la circostanza che l'investitore dell'altra Parte Contraente abbia ricevuto un indennizzo derivante da un'assicurazione per una parte del danno o per la sua totalita'.
Testo vigente dal 1 giugno 1995
