di Applicazione Il presente Accordo si applichera' agli investimenti degli investitori di ognuna delle Parti Contraenti che siano stati effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente prima della sua entrata in vigore, a condizione che detti investimenti siano legalmente operanti in questo momento, cosi' come si applichera' agli investimenti che saranno effettuati successivamente nell'ambito e sotto la protezione del presente Accordo.
Testo vigente dal 1 giugno 1995
