di Applicazione Il presente Accordo si applichera' agli investimenti degli investitori di ognuna delle Parti Contraenti che siano stati effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente prima della sua entrata in vigore, a condizione che detti investimenti siano legalmente operanti in questo momento, cosi' come si applichera' agli investimenti che saranno effettuati successivamente nell'ambito e sotto la protezione del presente Accordo.

Testo vigente dal 1 giugno 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-05-12;214~accordo-art13 · fonte su Normattiva