[1]delle controversie fra un investitore di una Parte Contraente e l'altra Parte Contraente

[2]1. Le controversie legali che dovessero insorgere direttamente a seguito di un investimento o sull'ammontare del risarcimento fra un investitore di una Parte Contraente e l'altra Parte Contraente saranno composte, se possibile, in via amichevole. 2. Nel caso in cui l'investitore e un'entita' di una delle Parti Contraenti abbiano stipulato un accordo di investimento, si applichera' la procedura di risoluzione delle controversie contenuta in tale accordo di investimento, se esistente. 3. Qualora tale controversia non sia stata composta entro un periodo di sei mesi dalla data della richiesta scritta di composizione, l'investitore, a sua scelta, potra' sottoporre la controversia per la composizione:

  • a)al competente Tribunale della Parte Contraente sul cui territorio sia stato effettuato l'investimento;
  • b)al Centro Internazionale per la composizione delle controversie sugli investimenti (ICSID) di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie sugli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora tale Convenzione sia applicabile;.
  • c)ad un Tribunale Arbitrale che, a meno che diversamente convenuto fra le Parti alla controversia, sara' costituito in conformita' con il regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL); la Parte Contraente ospitante si impegna con cio' ad accettare il rinvio a detto regolamento arbitrale UNCITRAL. La scelta dell'investitore sul metodo per comporre la controversia sara' definitivo e vincolante. 4. Il Tribunale Arbitrale di cui al paragrafo 3 (c) verra' costituito nel seguente modo: (a) ciascuna Parte alla controversia nominera' un arbitro e i due arbitri cosi' designati nomineranno, di comune accordo, un terzo arbitro che dovra' essere un cittadino di uno Stato terzo che abbia relazioni diplomatiche con ambo le Parti Contraenti e che sara' designato in qualita' di Presidente del Tribunale dalle due Parti. Tutti gli arbitri dovranno essere nominati entro due mesi dalla data in cui una Parte abbia notificato all'altra la sua intenzione di sottoporre la controversia ad arbitrato. (b) Qualora i termini di cui al paragrafo 4 (a) non siano rispettati, in assenza di altro accordo, le nomine degli arbitri, quando necessario conformemente alle norme UNCITRAL, saranno effettuate dal Presidente della Corte Arbitrale della Camera di Commercio Internazionale di Parigi nella sua qualita' di autorita' preposta alle nomine. L'arbitrato si svolgera' a L'Aja (Paesi Bassi) in lingua inglese, a meno che le due Parti nell'arbitrato non abbiano convenuto diversamente. (c) il Tribunale Arbitrale decidera' a maggioranza di voti. Le sue decisioni saranno definitive e legalmente vincolanti per le Parti e saranno applicate in conformita' con le loro leggi interne. Esse saranno adottate in conformita' con le disposizioni del presente Accordo, con le leggi della Parte Contraente alla controversia e i principi del diritto Internazionale. 5. La Parte Contraente che e' parte nella controversia non fara' valere in nessun momento, durante i procedimenti relativi alle controversie sugli investimenti, come difesa, la propria immunita' sovrana o il fatto che l'investitore abbia ricevuto un risarcimento sulla base di un contratto d'assicurazione che copra in tutto o in parte il danno o la perdita verificatisi.

Testo vigente dal 11 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;70~accordo-art10 · fonte su Normattiva