per Danni o Perdite Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte, a causa di guerre o di altri conflitti armati, di stati di emergenza o di altri similari avvenimenti, la Parte Contraente nella quale e' stato effettuato l'investimento, ne offrira' adeguato risarcimento. I relativi pagamenti avranno luogo senza indebito ritardo e saranno liberamente trasferibili. Gli investitori interessati avranno lo stesso trattamento previsto per gli investitori della Parte Contraente obbligata e, in ogni caso, avranno trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto agli investitori di Paesi Terzi.

Testo vigente dal 1 giugno 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-05-12;214~accordo-art4 · fonte su Normattiva