[1]per Danni o Perdite
[2]Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte, a causa di guerre o di altri conflitti armati, di stati di emergenza o di altri similari avvenimenti, la Parte Contraente nella quale e' stato effettuato l'investimento colpito ne offrira' adeguato risarcimento. I relativi pagamenti avranno luogo senza indebito ritardo e saranno liberamente trasferibili. Gli investitori interessati avranno lo stesso trattamento previsto per i cittadini della Parte contraente obbligata e, in ogni caso, avranno trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto agli investitori di Paesi terzi.
Testo vigente dal 31 ottobre 1991
