della Nazione piu' favorita e trattamento nazionale 1. Ciascuna Parte Contraente, nel proprio territorio, accordera' agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra, un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi degli investitori di Stati terzi. 2. Ciascuna Parte Contraente, nel proprio territorio, accordera' agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra, in attivita' similari, un trattamento ed un regime giuridico non meno favorevoli di quelli stabiliti nazionalmente per gli investimenti ed i redditi dei suoi propri investitori. 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce o riconoscera' a Paesi Terzi per effetto di una sua partecipazione ad Unioni doganali od economiche, associazioni di Mercato Comune, zone di libero scambio, Accordi regionali o subregionali, Accordi economici multilaterali internazionali o per effetto di Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.
Testo vigente dal 1 giugno 1995
