della Nazione piu' favorita e trattamento nazionale 1. Ciascuna Parte Contraente, nel proprio territorio, accordera' agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra, un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi degli investitori di Stati terzi. 2. Ciascuna Parte Contraente, nel proprio territorio, accordera' agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra, in attivita' similari, un trattamento ed un regime giuridico non meno favorevoli di quelli stabiliti nazionalmente per gli investimenti ed i redditi dei suoi propri investitori. 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce o riconoscera' a Paesi Terzi per effetto di una sua partecipazione ad Unioni doganali od economiche, associazioni di Mercato Comune, zone di libero scambio, Accordi regionali o subregionali, Accordi economici multilaterali internazionali o per effetto di Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.

Testo vigente dal 1 giugno 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-05-12;214~accordo-art3 · fonte su Normattiva