Art. 21 (Allegato I)
[1]Collegi
[2]1. L'assegnazione dei giudici e l'attribuzione delle cause ai collegi sono disciplinate dal regolamento di procedura. Un giudice del collegio e' nominato giudice presidente conformemente al regolamento di procedura.
[3]2. Per cause di importanza eccezionale e in particolare allorche' la decisione puo' avere ripercussioni sull'unita' e la coerenza della giurisprudenza del tribunale, la corte d'appello puo' decidere, su proposta del presidente, di investire della causa la corte in seduta plenaria.
[4]3. Ciascun collegio puo' delegare, conformemente al regolamento di procedura, talune funzioni ad uno o piu' dei giudici che lo compongono.
[5]4. Un giudice del collegio agisce in qualita' di relatore, conformemente al regolamento di procedura.
Testo vigente dal 24 novembre 2016
