[1]Collegi

[2]1. L'assegnazione dei giudici e l'attribuzione delle cause ai collegi sono disciplinate dal regolamento di procedura. Un giudice del collegio e' nominato giudice presidente conformemente al regolamento di procedura.

[3]2. Per cause di importanza eccezionale e in particolare allorche' la decisione puo' avere ripercussioni sull'unita' e la coerenza della giurisprudenza del tribunale, la corte d'appello puo' decidere, su proposta del presidente, di investire della causa la corte in seduta plenaria.

[4]3. Ciascun collegio puo' delegare, conformemente al regolamento di procedura, talune funzioni ad uno o piu' dei giudici che lo compongono.

[5]4. Un giudice del collegio agisce in qualita' di relatore, conformemente al regolamento di procedura.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214~allegato-i-art21 · fonte su Normattiva