[1]Funzioni del cancelliere

[2]1. Il cancelliere assiste il tribunale, il presidente della corte d'appello, il presidente del tribunale di primo grado e i giudici nell'adempimento delle loro funzioni. Il cancelliere e' responsabile dell'organizzazione e delle attivita' della cancelleria, sotto l'autorita' del presidente della corte d'appello.

[3]2. Il cancelliere e' responsabile in particolare:

  • a)della tenuta del registro che comprende un archivio di tutte le cause sottoposte al tribunale;
  • b)della tenuta e della gestione degli elenchi conformemente all'articolo 18, all'articolo 48, paragrafo 3, e all'articolo 57, paragrafo 2, dell'accordo; c) della tenuta e della pubblicazione di un elenco delle notifiche e delle revoche delle decisioni di rinuncia conformemente all'articolo 83 dell'accordo;
  • d)della pubblicazione delle decisioni del tribunale, fatta salva la tutela delle informazioni riservate;
  • e)della pubblicazione delle relazioni annuali contenenti dati statistici; e
  • f)dell'accertamento che le informazioni sulle decisioni di rinuncia conformemente all'articolo 83 dell'accordo, siano notificate all'Ufficio europeo dei brevetti.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214~allegato-i-art23 · fonte su Normattiva