Art. 23 (Allegato I)
[1]Funzioni del cancelliere
[2]1. Il cancelliere assiste il tribunale, il presidente della corte d'appello, il presidente del tribunale di primo grado e i giudici nell'adempimento delle loro funzioni. Il cancelliere e' responsabile dell'organizzazione e delle attivita' della cancelleria, sotto l'autorita' del presidente della corte d'appello.
[3]2. Il cancelliere e' responsabile in particolare:
- a)della tenuta del registro che comprende un archivio di tutte le cause sottoposte al tribunale;
- b)della tenuta e della gestione degli elenchi conformemente all'articolo 18, all'articolo 48, paragrafo 3, e all'articolo 57, paragrafo 2, dell'accordo; c) della tenuta e della pubblicazione di un elenco delle notifiche e delle revoche delle decisioni di rinuncia conformemente all'articolo 83 dell'accordo;
- d)della pubblicazione delle decisioni del tribunale, fatta salva la tutela delle informazioni riservate;
- e)della pubblicazione delle relazioni annuali contenenti dati statistici; e
- f)dell'accertamento che le informazioni sulle decisioni di rinuncia conformemente all'articolo 83 dell'accordo, siano notificate all'Ufficio europeo dei brevetti.
Testo vigente dal 24 novembre 2016
