Art. 24 (Allegato I)
[1]Tenuta del registro
[2]1. Le modalita' precise per la tenuta del registro del tribunale sono stabilite nelle norme che disciplinano la cancelleria, adottate dal praesidium.
[3]2. Le norme per l'accesso ai documenti della cancelleria sono stabilite nel regolamento di procedura.
Testo vigente dal 24 novembre 2016
