[1]Revisione dei conti

[2]1. Gli stati finanziari annuali del tribunale sono esaminati da revisori indipendenti. I revisori sono nominati e se necessario rinviati dal comitato del bilancio.

[3]2. La revisione, che si basa sulle norme contabili professionali ed ha luogo, se necessario, in situ, verifica che l'esecuzione del bilancio sia conforme a criteri di regolarita' e legittimita' e che l'amministrazione finanziaria del tribunale sia stata condotta secondo i principi dell'economia e della sana gestione finanziaria. Al termine di ciascun esercizio i revisori elaborano una relazione contenente un parere di revisione contabile firmato.

[4]3. Il praesidium sottopone al comitato del bilancio gli stati finanziari annuali del tribunale e la dichiarazione annuale di esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario precedente, unitamente alla relazione dei revisori.

[5]4. Il comitato del bilancio approva i conti annuali e la relazione dei revisori e da' scarico al praesidium in relazione all'esecuzione del bilancio.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214~allegato-i-art32 · fonte su Normattiva