Art. 37 (Allegato I)
[1]Decisione in contumacia
[2]1. Su richiesta di una parte di una causa, puo' essere pronunciata una decisione in contumacia conformemente al regolamento di procedura qualora l'altra parte, dopo aver ricevuto notifica dell'atto di citazione o di un atto equivalente, si astenga dal depositare conclusioni scritte per difendersi o non compaia in udienza. Tale decisione puo' essere impugnata entro un mese dalla notifica alla parte nei confronti della quale e' stata pronunciata la decisione in contumacia.
[3]2. L'impugnazione non ha effetti sospensivi sulla decisione in contumacia salvo diversa decisione del tribunale.
Testo vigente dal 24 novembre 2016
