[1]in contumacia

[2]1. Una sentenza in contumacia non puo' essere pronunciata contro uno Stato, eccetto che il tribunale assicuri che:

  • a)le condizioni previste nell'articolo 22 paragrafi 1 e 3 sono state rispettate;
  • b)e' passato un periodo di almeno quattro mesi dalla data in cui la notifica o la comunicazione della citazione o di un altro documento che ha istituito il procedimento e' stata effettuata o e' ritenuta essere stata effettuata conformemente all'articolo 22 paragrafi 1 e 2; e
  • c)la presente Convenzione non gli vieta di esercitare la sua giurisdizione. 2. Una copia di ogni sentenza in contumacia pronunciata contro uno Stato, accompagnata, se del caso, da una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato interessato, e' trasmessa a quest'ultimo con uno dei mezzi specificati nell'articolo 22 paragrafo 1 e conformemente alle disposizioni di tale paragrafo. 3. Il termine per presentare ricorso contro una sentenza in contumacia non deve essere inferiore a quattro mesi e decorre dalla data in cui la copia della sentenza e' stata ricevuta o e' ritenuta essere stata ricevuta dallo Stato interessato.

Testo vigente dal 29 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-01-14;5~convenzione-art23 · fonte su Normattiva