[1]Sentenza definitiva

[2]1. Una sentenza provvisoria pronunciata a norma della presente sezione diventa definitiva se nessuna parte della controversia l'ha impugnata a norma dell'articolo 3.54 (Procedura d'appello), paragrafo 1. 2. Qualora una sentenza provvisoria sia stata impugnata e il tribunale d'appello abbia respinto tale appello a norma dell'articolo 3.54 (Procedura d'appello), paragrafo 2, la sentenza provvisoria diventa definitiva alla data in cui il tribunale d'appello ha respinto l'impugnazione. 3. Qualora una sentenza provvisoria sia stata impugnata e il tribunale d'appello abbia pronunciato una decisione definitiva, la sentenza provvisoria quale modificata o annullata dal tribunale d'appello diventa definitiva a decorrere dalla data in cui e' stata emessa la decisione definitiva del tribunale d'appello. 4. Qualora una sentenza provvisoria sia stata impugnata e il tribunale d'appello abbia modificato o annullato le risultanze e conclusioni giuridiche della sentenza provvisoria e abbia rinviato la causa al tribunale, quest'ultimo, una volta sentite, se del caso, le parti della controversia, modifica la propria sentenza provvisoria per tenere conto delle risultanze e delle conclusioni del tribunale d'appello. Le risultanze del tribunale d'appello sono vincolanti per il tribunale. Il tribunale si adopera per pubblicare la sentenza modificata entro 90 giorni dal ricevimento della decisione del tribunale d'appello. La sentenza provvisoria modificata diventa definitiva 90 giorni dopo la sua pronuncia. 5. Ai fini della presente sezione l'espressione "sentenza definitiva" comprende qualsiasi decisione definitiva del tribunale d'appello pronunciata a norma dell'articolo 3.54 (Procedura d'appello), paragrafo 4.

Testo vigente dal 30 agosto 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117~art355 · fonte su Normattiva