[1]Comitato amministrativo
[2]1. Il comitato amministrativo e' composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro contraente. La Commissione europea e' rappresentata alle riunioni del comitato amministrativo in qualita' di osservatore.
[3]2. Ciascuno Stato membro contraente dispone di un voto.
[4]3. Il comitato amministrativo adotta le proprie decisioni a maggioranza dei tre quarti degli Stati membri contraenti rappresentati e votanti, salvo diversa disposizione del presente accordo o dello statuto.
[5]4. Il comitato amministrativo adotta il proprio regolamento interno.
[6]5. Il comitato amministrativo designa tra i suoi membri un presidente per una durata di tre anni. Tale mandato e' rinnovabile.
Testo vigente dal 24 novembre 2016
