[1]Comitato del bilancio
[2]1. Il comitato del bilancio e' composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro contraente.
[3]2. Ciascuno Stato membro contraente dispone di un voto.
[4]3. Il comitato del bilancio adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei rappresentanti degli Stati membri contraenti. Per l'adozione del bilancio e' tuttavia richiesta la maggioranza dei tre quarti dei rappresentanti degli Stati membri contraenti.
[5]4. Il comitato del bilancio adotta il proprio regolamento interno.
[6]5. Il comitato del bilancio designa tra i suoi membri un presidente per una durata di tre anni. Tale mandato e' rinnovabile.
Testo vigente dal 24 novembre 2016
