[1]Status giuridico
[2]1. Il tribunale ha personalita' giuridica in ciascuno Stato membro contraente e gode della capacita' giuridica piu' estesa accordata alle persone giuridiche in virtu' del diritto nazionale dello Stato in questione.
[3]2. Il tribunale e' rappresentato dal presidente della corte d'appello che e' eletto conformemente allo statuto.
Testo vigente dal 24 novembre 2016
