[1]Status giuridico

[2]1. Il tribunale ha personalita' giuridica in ciascuno Stato membro contraente e gode della capacita' giuridica piu' estesa accordata alle persone giuridiche in virtu' del diritto nazionale dello Stato in questione.

[3]2. Il tribunale e' rappresentato dal presidente della corte d'appello che e' eletto conformemente allo statuto.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214~art4 · fonte su Normattiva