[1]PERSONALITA' GIURIDICA

[2]1. L'Italia riconosce la personalita' giuridica del TUB, come prevista dall'articolo 4 dell'Accordo istitutivo e, in particolare, la sua capacita' di:

  • a)stipulare contratti;
  • b)acquisire e cedere beni mobili ed immobili;
  • c)stare in giudizio. 2. Per le finalita' del presente Accordo, il TUB e' rappresentato dal Presidente della Corte d'Appello del TUB.

Testo vigente dal 4 dicembre 2024

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2024-11-18;183~allegato-art3 · fonte su Normattiva