[1]Prescrizione

[2]Fatto salvo l'articolo 24, paragrafi 2 e 3, le azioni relative a tutte le forme di risarcimento pecuniario non possono essere proposte piu' di cinque anni dopo la data in cui il richiedente ha preso o aveva buoni motivi per prendere conoscenza dell'ultimo fatto che vi da' origine.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214~art72 · fonte su Normattiva