[1]Gratuito patrocinio
[2]1. Una parte che sia una persona fisica e si trovi nell'incapacita' totale o parziale di far fronte alle spese del procedimento puo' chiedere il gratuito patrocinio in qualsiasi momento. Le condizioni per la concessione del gratuito patrocinio sono stabilite nel regolamento di procedura.
[3]2. Il tribunale, conformemente al regolamento di procedura, decide se concedere il gratuito patrocinio in tutto o in parte o se negarlo.
[4]3. Su proposta del tribunale, il comitato amministrativo stabilisce l'entita' del gratuito patrocinio e le condizioni per sostenerne le spese.
Testo vigente dal 24 novembre 2016
