[1]Gratuito patrocinio

[2]1. Una parte che sia una persona fisica e si trovi nell'incapacita' totale o parziale di far fronte alle spese del procedimento puo' chiedere il gratuito patrocinio in qualsiasi momento. Le condizioni per la concessione del gratuito patrocinio sono stabilite nel regolamento di procedura.

[3]2. Il tribunale, conformemente al regolamento di procedura, decide se concedere il gratuito patrocinio in tutto o in parte o se negarlo.

[4]3. Su proposta del tribunale, il comitato amministrativo stabilisce l'entita' del gratuito patrocinio e le condizioni per sostenerne le spese.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214~art71 · fonte su Normattiva