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[1]Le disposizioni del citato Regio decreto-legge sono estese ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 25 novembre 1926.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Mussolini - Volpi.

[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1926 al 25 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1926-11-25;2149~art2 · fonte del testo