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[1]Le disposizioni del citato Regio decreto-legge sono estese ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza. 1
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 25 novembre 1926.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mussolini - Volpi.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 luglio 1954, n. 599
1La L. 31 luglio 1954, n. 599 ha disposto (con l'art. 95, comma 2) che "E' pure abrogato l'art. 2 della legge 25 novembre 1926, n. 2149, e successive modificazioni, per la parte riguardante i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonche' ogni altra disposizione contraria alla presente legge o comunque con essa incompatibile".
Testo in vigore dal 25 agosto 1954 al 16 dicembre 2009
