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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1500, recante norme per la temporanea sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria ed il trasferimento degli Uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche, con la seguente modificazione:

[9]All'art. 1, dopo le parole: «sospendere temporaneamente» sono inserite le parole: «ed a prorogare».

[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[11]Data a Roma, addi' 5 aprile 1943-XXI

[12]VITTORIO EMANUELE

[13]MUSSOLINI - ACERBO - DE MARSICO

[14]Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO

Testo in vigore dal 20 aprile 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1943-04-05;215~art1 · fonte del testo