[1]Disposizioni di attuazione
[2]1. Fatto salvo l'articolo 8 di tale accordo e i diritti di voto degli Stati membri in esso contemplati, tutte le pertinenti disposizioni degli articoli da 14 a 30 dell'accordo interno per il 9° FES rimangono in vigore in attesa della decisione del Consiglio in merito ad un regolamento di attuazione per il 10° FES. Questo regolamento di attuazione e' deciso all'unanimita' sulla base di una proposta della Commissione e previa consultazione della BEI.
[3]Il regolamento di attuazione contiene adeguate modifiche e miglioramenti delle procedure decisionali e programmatiche e armonizza le procedure della Comunita' e del FES quanto piu' possibile, anche riguardo agli aspetti del cofinanziamento. Stabilisce altresi' particolari procedure di gestione per il Fondo per la pace in Africa. Rammentando che l'assistenza finanziaria e tecnica per l'attuazione degli articoli 11, paragrafo 6, 11 bis e 11 ter dell'accordo di partenariato ACP-CE sara' finanziata da strumenti specifici diversi da quelli destinati a finanziare la cooperazione ACP-CE, le attivita' sviluppate ai sensi di queste disposizioni dovranno essere approvate mediante procedure di gestione del bilancio preventivamente specificate.
[4]2. Un regolamento finanziario verra' adottato, prima dell'entrata in vigore dell'accordo di partenariato ACP-CE, dal Consiglio, che delibera alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 8, sulla base di una proposta della Commissione e previo parere della BEI per quanto riguarda le disposizioni che interessano quest'ultima nonche' previo parere della Corte dei conti.
[5]3. La Commissione presentera' i regolamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 prevedendo, tra l'altro, la sua proposta per la possibilita' di delegare l'attuazione dei compiti a terzi.
Testo vigente dal 17 novembre 2007
