[1]Esecuzione finanziaria, contabilita', audit e scarico

[2]1. La Commissione assicura l'esecuzione finanziaria delle dotazioni che essa gestisce sulla base dell'articolo 1, paragrafo 8 dell'articolo 2, lettere a), b), e c), dell'articolo 3, paragrafo I e dell'articolo 6 e l'esecuzione finanziaria dei progetti e dei programmi in conformita' con il regolamento finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Ai fini del recupero delle somme indebitamente pagate, le decisioni della Commissione sono esecutive in conformita' delle disposizioni di cui all'articolo 256 del trattato.

[3]2. La BEI provvede, per conto della Comunita', alla gestione del fondo investimenti ed effettua le operazioni a titolo di tale fondo ai sensi delle disposizioni del regolamento finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 2. In questo ambito la BEI agisce a nome e a rischio della Comunita'. Gli Stati membri sono titolari di tutti i diritti che derivano da tali operazioni, segnatamente a titolo di creditori o proprietari.

[4]3. La BEI provvede, sulla base dei suoi statuti e delle migliori pratiche bancarie all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate mediante prestiti sulle risorse proprie di cui all'articolo 4, cui si applicano eventualmente abbuoni di interessi sulle risorse del FES.

[5]4. Per ciascun esercizio, la Commissione redige e approva la contabilita' del FES e la invia al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

[6]5. La Commissione tiene a disposizione della Corte dei conti le informazioni di cui all'articolo 10, per consentire a quest'ultima di controllare in base a prove documentali l'aiuto fornito a valere sulle risorse del FES.

[7]6. La BEI invia ogni anno alla Commissione e al Consiglio una relazione sull'esecuzione delle operazioni finanziate con risorse del FES da essa gestite.

[8]7. Fatto salvo il paragrafo 9 del presente articolo, la Corte dei conti esercita i poteri conferitile dall'articolo 248 del trattato CE in relazione alle operazioni del FES. Le condizioni alle quali la Corte dei conti esercita i propri poteri sono fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

[9]8. Il Parlamento europeo, previa raccomandazione del Consiglio, che delibera alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 8, da' scarico alla Commissione della gestione finanziaria del FES, ad esclusione delle operazioni gestite dalla BEI.

[10]9. Le operazioni finanziate sulle risorse del FES gestite dalla BEI sono soggette alle procedure di controllo e di approvazione definite dallo statuto della BEI per tutte le sue operazioni.

Testo vigente dal 17 novembre 2007

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urn:nir:stato:legge:2007-11-09;215~accordo-art11 · fonte su Normattiva