[1]Ratifica, entrata in vigore e durata

[2]1. Il presente accordo e' approvato da ciascuno Stato membro in base alle proprie norme costituzionali. Il governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea l'espletamento delle procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo.

[3]2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica della sua approvazione da parte dell'ultimo Stato membro.

[4]3. Il presente accordo e' concluso per la stessa durata del quadro finanziario pluriennale dell'allegato I ter dell'accordo di partenariato ACP-CE. Tuttavia, fatto salvo il disposto dell'articolo 1, paragrafo 4, il presente accordo resta in vigore per il tempo necessario alla totale esecuzione di tutte le azioni finanziate nel quadro dell'accordo di partenariato ACP-CE, della decisione sull'associazione e di detto quadro finanziario pluriennale.

Testo vigente dal 17 novembre 2007

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urn:nir:stato:legge:2007-11-09;215~accordo-art13 · fonte su Normattiva