1. Il presente protocollo e' sottoposto agli Stati membri per l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali. 2. Gli Stati membri notificano al Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea l'espletamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione del presente protocollo. 3. Il presente protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato membro dell'Unione europea alla data dell'adozione da parte del Consiglio dell'ano che stabilisce il presente protocollo, che ottemperi per ultimo a detta formalita'.

Testo vigente dal 21 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;221~protocollo-art2 · fonte su Normattiva