[1]Clausola di revisione
[2]L'articolo 1, paragrafo 3 e gli articoli del Capo II, ad eccezione delle modifiche dell'articolo 8, possono essere modificati dal Consiglio, che delibera all'unanimita' su proposta della Commissione. La BEI e' associata alla proposta della Commissione nelle questioni concernenti le sue attivita' e quelle del fondo investimenti.
Testo vigente dal 17 novembre 2007
