[1]Modalita' della cooperazione

[2]1. Gli agenti dello Stato di invio assistono gli agenti dello Stato di destinazione nell'esercizio delle loro funzioni, specialmente quando queste coinvolgono o interessano connazionali. Gli agenti dello Stato di invio operano sotto il controllo e, generalmente, in presenza di agenti dello Stato di destinazione. 2. In relazione all"impiego e all'organizzazione del servizio, gli agenti dello Stato di invio che partecipano ai pattugliamenti e alle altre operazioni congiunte sono soggetti alle istruzioni dell'Autorita' competente dello Stato di destinazione.

Testo vigente dal 8 gennaio 2016

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urn:nir:stato:legge:2015-12-01;215~accordo-art3 · fonte su Normattiva