[1]Forme di cooperazione

[2]1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4, le Autorita' competenti cooperano con le seguenti modalita': a. scambio di informazioni sui reati, sui gruppi criminali organizzati, i gruppi strutturati e i soggetti coinvolti, nonche' sulla loro struttura, gestione e modus operandi; b. scambio di informazioni per la ricerca di latitanti; c. scambio di informazioni sui gruppi terroristici operanti nei rispettivi territori e sui soggetti coinvolti, nonche' sul loro modus operandi; d. scambio di informazioni sui reati concernenti le sostanze stupefacenti o psicotrope e i relativi precursori chimici, nonche' sui luoghi e sui metodi di produzione e fabbricazione degli stupefacenti, sulle nuove sostanze psicoattive, sulle rotte e sui mezzi usati dai trafficanti, ivi comprese le reti informatiche, sulle modalita' di occultamento e sulle principali tecniche di analisi della droga; e. scambio delle informazioni sugli strumenti normativi, scientifici e tecnologici per combattere la criminalita', comprese le tecniche di analisi criminale; f. scambio, qualora necessario e ai soli fini di studio, dei risultati delle analisi relative ai campioni di droga sequestrata; g. scambio di informazioni, tecniche e prassi operative per l'individuazione, la localizzazione e il tracciamento dei patrimoni di provenienza illecita; h. scambio di informazioni, tecniche e prassi operative dirette a prevenire e reprimere le infiltrazioni criminali nelle societa' che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici; i. scambio delle informazioni sull'immigrazione illegale e sulle metodologie impiegate per combattere la tratta di persone e il traffico illecito di migranti attraverso le frontiere; j. scambio delle informazioni sui passaporti e sugli altri documenti di viaggio, sui visti e sui timbri di ingresso e uscita, al fine di individuare documenti falsi e contraffatti; k. scambio delle informazioni per il contrasto ai reati di pedopornografia online e di cybercrime; l. scambio delle informazioni per l'adozione delle misure necessarie per coordinare l'attuazione di operazioni di polizia condotte con speciali tecniche investigative, quali le consegne controllate, la sorveglianza elettronica o di altro tipo e le operazioni sottocopertura; m. scambio delle informazioni sulla formazione e buone prassi del personale di polizia, con la possibilita' di realizzare scambi di esperienze e di esperti e di organizzare corsi e attivita' addestrative; n. esecuzione delle richieste di assistenza previste nell'articolo 6; o. scambio di esperti ed individuazione di possibili punti di contatto che le Parti vorranno designare per agevolare l'applicazione del presente Accordo. 2. La cooperazione prevista nel presente Accordo si realizza attraverso i Punti di contatto designati dalle Autorita' competenti, utilizzando il canale Interpol o altro canale di cooperazione disponibile. Con l'entrata in vigore del presente Accordo, le Autorita' competenti si comunicano in forma scritta, per via diplomatica, i rispettivi Punti di contatto, il canale Interpol o gli Ufficiali di collegamento distaccati nei rispettivi Stati. 3. Le Parti, conformemente alle proprie legislazioni nazionali, possono concordare l'invio di ufficiali di collegamento per agevolare i rapporti di collaborazione e lo svolgimento di operazioni congiunte di polizia. Le procedure operative sono definite dalle Autorita' competenti di entrambe le Parti con apposite intese tecniche.

Testo vigente dal 15 ottobre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-09-30;148~accordo-art5 · fonte su Normattiva