[1]1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti contraenti si saranno comunicate, per via diplomatica, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure previste per l'entrata in vigore del presente Accordo. 2. Il presente Accordo e' concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti contraenti puo' farlo cessare in qualsiasi momento per via diplomatica. La cessazione del presente Accordo avra' effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte contraente. 3. I procedimenti in corso al momento della cessazione dell'Accordo sono comunque portati a termine in conformita' alle disposizioni del presente Accordo. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Yerevan il 6 marzo 2009 in due originali, nelle lingue italiana, armena ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione delle disposizioni del presente Accordo prevale il testo in lingua inglese.

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 24 novembre 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-11-03;215~accordo-art23 · fonte su Normattiva