Le Parti contraenti concordano di incontrarsi per esaminare il presente Accordo, su richiesta di una delle Parti o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore, salvo se esse si notifichino l'un l'altra per iscritto che questo esame non e' necessario. Le modifiche e integrazioni al presente Accordo sono redatte con protocolli separati che entreranno in vigore in conformita' alle procedure previste per l'entrata in vigore del presente Accordo e ne sono parte integrante.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;215~accordo-art22 · fonte su Normattiva