Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta, tutte le informazioni comprovanti che:

  • a)le merci importate nel tenitorio dello Stato di una Parte contraente siano state legalmente esportate dal territorio dello Stato dell'altra Parte contraente;
  • b)le merci esportate dal territorio dello Stato di una Parte contraente siano state legalmente importate nel territorio dell'altra Parte contraente, e l'eventuale regime doganale sotto cui le merci sarebbero state collocate;
  • c)le merci alle quali si conferisce un trattamento favorevole all'atto dell'esportazione dal territorio dello Stato di una Parte contraente siano state regolarmente importate dallo Stato dell'altra Parte contraente; resta inteso che si forniranno altresi' informazioni su tutte le misure di controllo doganale a cui sono state sottoposte le merci;
  • d)il transito delle merci attraverso il territorio dello Stato di una Parte contraente sia avvenuto legalmente.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;215~accordo-art4 · fonte su Normattiva