Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta, tutte le informazioni comprovanti che:
- a)le merci importate nel tenitorio dello Stato di una Parte contraente siano state legalmente esportate dal territorio dello Stato dell'altra Parte contraente;
- b)le merci esportate dal territorio dello Stato di una Parte contraente siano state legalmente importate nel territorio dell'altra Parte contraente, e l'eventuale regime doganale sotto cui le merci sarebbero state collocate;
- c)le merci alle quali si conferisce un trattamento favorevole all'atto dell'esportazione dal territorio dello Stato di una Parte contraente siano state regolarmente importate dallo Stato dell'altra Parte contraente; resta inteso che si forniranno altresi' informazioni su tutte le misure di controllo doganale a cui sono state sottoposte le merci;
- d)il transito delle merci attraverso il territorio dello Stato di una Parte contraente sia avvenuto legalmente.
Testo vigente dal 24 novembre 2016
