1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni che possono essere utili ad assicurare l'esatta:

  • a)riscossione dei dazi doganali, delle imposte, tasse e imposizioni imposte dalle Amministrazioni doganali;
  • b)determinazione del valore in dogana e certificazione della documentazione presentata all'importazione ed esportazione della merce nonche' l'autenticita' dei dati in essa contenuti;
  • c)classificazione delle merci relativa all'attivita' economica estera ai sensi della Tariffa Doganale Nazionale o del Sistema Armonizzato istituito dalla Convenzione Internazionale sul Sistema Armonizzato di Designazione e Codifica delle Merci (1983), nonche' l'effettuazione delle analisi nei laboratori chimici per stabilire la classificazione delle merci;
  • d)determinazione dell'origine delle merci e il controllo sul certificato di origine presentato all'esportazione, e il controllo sui regimi doganali applicati alle merci nel paese di esportazione;
  • e)applicazione delle misure di divieto e restrizione all'importazione ed esportazione; e che possano fornire chiarimenti in merito a quanto segue:
  • f)il traffico illecito di armi, munizioni, materiale nucleare ed esplosivo, nonche' le altre sostanze che rappresentano un pericolo per l'ambiente e la salute pubblica;
  • g)il traffico di opere d'arte di significativo valore storico, culturale o archeologico;
  • h)il traffico di merci soggette ad aliquote dei dazi o d'imposta elevate;
  • i)le informazioni statistiche relative alle attivita' doganali. 2. Se l'Amministrazione doganale adita non dispone delle informazioni richieste le cerchera' con tutti i mezzi a sua disposizione, in conformita' alla legislazione in vigore nel territorio del proprio Stato. 3. L'Amministrazione doganale adita cerca le informazioni come se agisse per conto proprio.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-11-03;215~accordo-art3 · fonte su Normattiva