Il primo periodo del primo comma dell'articolo 6 della legge 16 luglio 1974, n. 407, e' sostituito dal seguente: "La spesa necessaria per l'esecuzione dei programmi indicati nella presente legge, per il periodo 1972-80, e' valutata in L. 6.064.500.000".

Testo vigente dal 23 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;216~approvazione-art5 · fonte su Normattiva