Il Comitato:

  • a)elabora le proposte di programmi per le varie fasi;
  • b)esamina le proposte di ricerche e di contratti che gli sono sottoposte, in tale ambito, dai firmatari;
  • c)rivolge raccomandazioni agli organismi interessati sulle proposte di contratti che gli sembrano accettabili e sulla loro durata;
  • d)favorisce la cooperazione tra i partners dei vari Paesi;
  • e)controlla l'andamento dei lavori, provvede allo scambio delle conoscenze e, ove occorra, raccomanda le modifiche necessarie all'orientamento o all'entita' dei lavori in corso;
  • f)ogni anno ed alla fine dell'azione pubblica una relazione, corredata di conclusioni sui risultati delle operazioni oggetto dell'azione.

Testo vigente dal 3 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;407~art6 · fonte su Normattiva