All'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 2, terzo periodo, le parole: "se i risultati dell'osservazione di cui al comma 2 dello stesso articolo non legittimano l'affidamento in prova al servizio sociale ma possono essere valutati favorevolmente in base ai criteri indicati dal comma 4 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale";
  • b)il comma 6 e' sostituito dal seguente: " 6. Nei casi previsti dal comma 1, se il condannato ha dimostrato la propria volonta' di reinserimento nella vita sociale, la semiliberta' puo' essere altresi' disposta successivamente all'inizio dell'esecuzione della pena. Si applica l'articolo 47, comma 4, in quanto compatibile.".

Testo vigente dal 30 maggio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-05-27;165~art5 · fonte su Normattiva