1. Ogni Stato membro puo' inviare al direttore proposte di emendamento della presente Convenzione. Il direttore sottopone dette proposte agli altri Stati membri almeno tre mesi prima del loro esame da parte del Consiglio. Quest'ultimo esamina le proposte e puo', deliberando conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera n), raccomandare agli Stati membri di accettare gli emendamenti proposti. 2. Gli emendamenti raccomandati dal Consiglio possono essere accettati soltanto per iscritto dagli Stati membri. Essi entrano in vigore trenta giorni dopo la data in cui il Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' Europee ha ricevuto l'ultima notifica scritta di accettazione.

Testo vigente dal 23 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;216~art18 · fonte su Normattiva