• 1)Il Segretario generale comunica a tutte le parti Contraenti il testo di qualsiasi emendamento che una Parte Contraente propone di apportare al presente Accordo o ai suoi allegati, almeno sei mesi prima che la proposta di emendamento sia esaminata dal Consiglio. Tuttavia, il Consiglio puo', a maggioranza semplice dei membri presenti e che prendono parte al voto, decidere di esaminare degli emendamenti che sono stati comunicati meno di sei mesi prima o che sono stati proposti nel corso di una delle sue sessioni.
  • 2)Gli emendamenti al presente Accordo o ai suoi allegati, che comportano un aumento degli oneri finanziari delle Parti Contraenti, come pure gli emendamenti al presente paragrafo, sono approvati dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei membri presenti e che prendono parte al voto ed entrano in vigore con accettazione dei due terzi delle Parti Contraenti, e, per ogni Parte Contraente restante, con accettazione di quest'ultima.
  • 3)Ogni altro emendamento al presente Accordo o ai suoi allegati entra in vigore, per tutte le Parti Contraenti, dopo essere stato approvato a maggioranza dei due terzi di tutte le Parti Contraenti.

Testo vigente dal 19 gennaio 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-11-29;964~accordo-art18 · fonte su Normattiva