Adesione all'accordo di finanziamento collettivo per le stazioni oceaniche dell'Atlantico del Nord, con allegati
Art. 18 (Accordo) — Emendamento
- 1)Il Segretario generale comunica a tutte le parti Contraenti il testo di qualsiasi emendamento che una Parte Contraente propone di apportare al presente Accordo o ai suoi allegati, almeno sei mesi prima che la proposta di emendamento sia esaminata dal Consiglio. Tuttavia, il Consiglio puo', a maggioranza semplice dei membri presenti e che prendono parte al voto, decidere di esaminare degli emendamenti che sono stati comunicati meno di sei mesi prima o che sono stati proposti nel corso di una delle sue sessioni.
- 2)Gli emendamenti al presente Accordo o ai suoi allegati, che comportano un aumento degli oneri finanziari delle Parti Contraenti, come pure gli emendamenti al presente paragrafo, sono approvati dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei membri presenti e che prendono parte al voto ed entrano in vigore con accettazione dei due terzi delle Parti Contraenti, e, per ogni Parte Contraente restante, con accettazione di quest'ultima.
- 3)Ogni altro emendamento al presente Accordo o ai suoi allegati entra in vigore, per tutte le Parti Contraenti, dopo essere stato approvato a maggioranza dei due terzi di tutte le Parti Contraenti.
Testo vigente dal 19 gennaio 1981
